La Dote Lavoro Persone con Disabilità è rivolta alle persone con caratteristiche di disabilità descritte all’art. 1 della L. 68/1999:
- Disoccupate o inoccupate e iscritte agli elenchi del collocamento provinciale
- Occupate ai sensi della legge 68/99 (tramite nulla osta o computo rilasciato dagli enti provinciali), presso imprese private o enti pubblici
La Dote Lavoro Persone con Disabilità mira a favorire l’occupazione ed accompagnare la persona nell’inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale, permettendo inoltre alla persona con disabilità di accedere non solo ai servizi di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all’ingresso o al rientro nel mercato del lavoro, ma anche a servizi per il mantenimento della persona stessa nel suo percorso occupazionale.
La Dote prevede che la persona abbia diritto a fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo fino ad un valore finanziario massimo. Tale valore varia in relazione alla fascia di “intensità d’aiuto” cui la persona viene assegnata in base a 6 fattori:
- Stato occupazionale
- Grado di disabilità
- Tipologia di disabilità
- Titolo di studio
- Età e genere
Il valore massimo della Dote è dato dalla somma dei massimali definiti per le aree di servizio di cui si compone la Dote stessa e che saranno definite successivamente.